DENOMINAZIONE

Articolo 1
È costituita l’associazione denominata “ECOREBEL”.
La sede legale dell’associazione è a Milano in Viale Lombardia 43, la variazione della sede non prevede modifiche del presente Statuto.

SCOPI ASSOCIATIVI

Articolo 2
L’associazione opera, senza fini di lucro, nel settore della tutela della natura e dell’ambiente.

  1. Promuove con finalità di solidarietà sociale la protezione della natura e della biodiversità e la conservazione dell’ambiente, attraverso dimostrazioni e azioni dirette non violente.
  2. Promuove uno stile di vita eco-sostenibile attraverso l’uso dei mass media e la pubblicazione di articoli, report e libri sia on line che cartacei.
  3. L’associazione potrà svolgere tutte quelle attività che siano necessarie per il conseguimento dei suoi scopi, compresa la raccolta e l’accettazione di contributi e donazioni.

PATRIMONIO

Articolo 3
Il patrimonio dell’associazione è costituito: dalle quote annuali degli associati, da donazioni di privati cittadini ed enti privati e dai proventi derivanti dalle attività connesse, accessorie e strumentali all’attività principale.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Articolo 4
Qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18 può far parte dell’associazione quale associato, purché il candidato contribuisca significativamente all’attività associativa.L’associato non ha diritto ad alcun compenso.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 5
La qualità di associato si perde per recesso volontario, esclusione a seguito di attività incompatibili con i principi dell’associazione, mancato pagamento della quota. Non vanta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. ORGANI

Articolo 6

Gli organi statutari dell’associazione sono: l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Direttore Generale.

L’ASSEMBLEA

Articolo 7
L’Assemblea è l’organo deliberante e sovrano dell’associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, viene convocata dal Presidente almeno 15 giorni in anticipo senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.
COMPITI DELL’ASSEMBLEA

Articolo 8
L’Assemblea delibera sui criteri di conduzione e gestione dell’associazione e sulle modifiche dello statuto associativo, elegge il consiglio direttivo, delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di indirizzo dell’attività dell’associazione. Esso è composto da membri eletti dall’Assemblea e scelti tra gli associati ogni 5 anni. Il Consiglio è formato dal Presidente e dal Direttore Generale ed è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10
Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell’associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa, in conformità alla legge e allo statuto.

IL PRESIDENTE
Articolo 11
Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Egli inoltre presiede le assemblee degli associati e del consiglio direttivo.


IL DIRETTORE GENERALE
Articolo 12

Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di coordinamento, inoltre svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio Direttivo.
BILANCI
Articolo 13

La gestione finanziaria è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1/1 al 31/12 .Il bilancio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Articolo 14
Il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento dell’associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

NORMA FINALE
Articolo 15
Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia.

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